Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari
Un recente riforma legislativa ha introdotto lo strumento degli ordini di protezione, tutela attivabile anche in sede civile.
La disciplina in commento è stata, infatti, inserita dalla legge n.154 del 2001, introduttiva di misure specifiche contro la violenza nelle relazioni familiari.
Mi interessa qui illustrare, in modo particolare, lo strumento degli ordini di protezione, attivabile in sede civile, poiché – in tale ambito – è poco praticato laddove l’ho trovato, invece, strumento abbastanza veloce ed efficace.
Rammento che esso è inserito all’interno del I libro del codice civile, sotto il nuovo titolo IX bis così specificamente rubricato “Ordini di protezione contro gli abusi familiari”: gli articoli introdotti dalla normativa del 2001 sono connessi alla previsione di una specifica disposizione, l’art. 736 bis, c.p.c., contenente la disciplina procedurale di riferimento.
Cosa prevede, dunque, la normativa in commento?
La disciplina prevede che: quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all\’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell\’altro coniuge o convivente, il giudice, può:
- ordinare al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l\’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole;
- ordinare al coniuge o al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall\’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d\’origine,
- ordinare al coniuge o al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
- Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l\’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l\’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati;
- Il giudice può disporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati,
L’istanza per ottenere la descritta tutela si propone anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell\’istante
E il codice prevede che, nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l\’ordine di protezione
Ritengo importante questo strumento anche perché, nella mia particolare esperienza, ho potuto verificare che, spesso, le vittime di violenza hanno paura di ricercare la giusta protezione e prospettare loro denunce penali appare, alle volte, come aprire un vaso di pandora dal quale non sanno cosa uscirà , il medesimo strumento, azionato in sede civile e mirato ad ottenere l’allontanamento del partner molesto, può essere visto come strumento più duttile e meno “spaventoso”.